Statuto
Bethesda E.T.S. Ama il tuo prossimo
Art.1 Denominazione dell’Associazione
E’ costituita con sede a Segrate (MI), Via Vincenzo Bellini n. civ. 24. l’Associazione Bethesda O.N.L.U.S. – Ama il tuo prossimo”. L’acronimo O.N.L.U.S. cesserà di essere valido e sarà sostituito dall’acronimo E.T.S. (“Ente del Terzo Settore”) una volta decorsi i termini dall’avveramento delle condizioni sospensive (d’ora innanzi anche “condizioni d’efficacia”) di cui all’art. 104, comma 2, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (d’ora innanzi anche “Codice del Terzo Settore” oppure “CTS”) e all’atto iniziale delle procedure d’iscrizione dell’Associazione nel Registro Unico del Terzo Settore di cui all’art. 45 del CTS (d’ora innanzi anche “R.U.N.T.S.”). Verificatesi le condizioni di efficacia di cui al periodo precedente, cesseranno di essere efficaci tutte le clausole dello Statuto riferibili all’adesione dell’associazione al regime fiscale delle O.N.L.U.S. di cui al D.Lgs. n. 460/1997 e successive modificazioni e l’Associazione sarà disciplinata, previa sua iscrizione nel R.U.N.T.S. e oltre che dal presente statuto (d’ora innanzi, lo “Statuto”), dal CTS, dal codice civile e da ogni altra applicabile normativa, di natura primaria o secondaria (d’ora innanzi anche la “Normativa applicabile”).
La sigla dell’Associazione potrà essere scritta in lettere maiuscole oppure minuscole.
L’Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta con deliberazione dell’assemblea ai sensi dell’Art. 9.
SCOPO E ATTIVITA’ ISTITUZIONALI
Art. 2 Scopo dell’Associazione
L’Associazione, di ispirazione cristiana evangelica, ha come scopo dell’Associazione quello di promuovere l’aiuto a persone bisognose tramite attività sintetizzate come segue:
Aiuti Spirituali
Far conoscere, attraverso la Sacra Bibbia il Vangelo del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo, cioè il piano di salvezza che Dio ha portato a compimento attraverso la morte e la resurrezione del suo unigenito figlio Gesù Cristo per tutti gli uomini e, a tale scopo, organizzare incontri, distribuire Bibbie e letteratura cristiana, tra le persone che saranno contattate nei paesi in cui si opererà.
Aiuti Umanitari
Alleviare le sofferenze causate dalla povertà diffusa, intesa nelle più ampie accezioni, distribuendo generi alimentari o altri beni o servizi utili per alleviare tali sofferenze. Collaborare con chiese cristiane evangeliche sia in Italia che all’estero per il conseguimento degli scopi sopra esposti.
Attività
Raccolta di generi alimentari di prima necessità e di capi di abbigliamento. Acquisto con i fondi dell’Associazione di beni materiali da distribuire e di strumenti necessari per lo svolgimento dei propri compiti.
Art. 3 Attività istituzionali
Nell’ottica di quanto espresso nell’articolo precedente, l’Associazione opera come organizzazione senza finalità lucrative e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l’esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale come compiutamente espresse ne:
- la lett.i), dell’art.5, D.Lgs. 3 luglio 2017, n.117: organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale come definitive nel D.Lgs. 3 luglio 2017, n.117;
- la lett. l), dell’art. 5, D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117: formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- la lett. u), dell’art. 5, D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117: beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell’art. 5, D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117;
- la lett. w), dell’art. 5, D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 limitatamente alla promozione delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
L’Associazione non potrà svolgere attività di interesse generale diverse da quelle sopra indicate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse e comunque in via non prevalente.
L’Associazione potrà inoltre esercitare attività che siano secondarie e strumentali rispetto alle succitate attività di interesse generale secondo i criteri e i limiti previsti dall’art. 6 del CTS e successive modifiche, ricorrendone la sua applicazione all’ente e alle relative disposizioni attuative.
Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l’Associazione può raccogliere fondi attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni o contributi di natura non corrispettiva. Tale attività può anche essere esercitata mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore, impiegando risorse proprie o di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico in conformità con le linee guida richiamate dall’art.7 del CTS, ricorrendone la sua applicazione all’ente.
Per il raggiungimento delle proprie finalità può istituire eventuali sedi secondarie e/o delegazioni in Italia o all’estero ovvero sedi operative nelle nazioni in cui intende prestare la propria opera.
SOCI
Art. 4 Associati
Possono essere associati coloro che, condividendo i princìpi emergenti dal presente Statuto, manifestino l’intenzione di collaborare attivamente e personalmente al perseguimento dello scopo istituzionale e all’esercizio delle attività che ne sono l’esplicazione e che presentino i seguenti requisiti:
- che siano maggiorenni;
- avere una buona condotta morale e civile secondo le Sacre Scritture (La Sacra Bibbia);
- avere creduto nel Signore Gesù Cristo come proprio Signore e Salvatore ed essere impegnato a camminare quotidianamente in modo degno del Vangelo;
- avere sostenuto le attività dell’Associazione collaborando allo svolgimento delle pratiche burocratiche o partecipando alle attività pratiche sul campo, oppure sostenendo finanziariamente l’organizzazione;
Possono inoltre essere associati persone giuridiche e/o altri enti associativi, italiani o stranieri, costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che:
(i) siano enti il cui scopo e le cui finalità siano analoghe a quelle dell’Associazione e la cui disciplina normativa sia analoga a quella a cui l’Associazione è sottoposta;
(ii) che le stesse si possano evincere dall’analisi dello statuto in vigore nell’intera durata del rapporto associativo;
(iii) che i requisiti di cui alle precedenti lettere A), B), C) e D) siano riscontrate in capo ai componenti del Consiglio direttivo dell’associazione richiedente.
Per essere ammesso come associato è necessario che la richiesta scritta dell’interessato contenga:
- l’indicazione degli estremi anagrafici e dei recapiti, anche telematici, per ricevere le comunicazioni sociali;
- la dichiarazione di rispondenza ai succitati requisiti e l’impegno, da parte del richiedente, a condividere le finalità associative, lo Statuto, le deliberazioni degli organi sociali e i regolamenti approvati.
La richiesta, controfirmata da almeno 3 (tre) associati già iscritti nel libro degli associati, è inoltrata al Consiglio direttivo che a proprio insindacabile giudizio può ammettere o meno il richiedente, comunicando in ogni caso la deliberazione all’interessato e annotandola nel libro degli associati.
Nel caso in cui il Consiglio direttivo deliberi il rigetto, che va comunque accettato con spirito di sottomissione e fraternità nel Signore, lo stesso organo di amministrazione deve comunicare entro sessanta giorni all’interessato la motivazione del rigetto della domanda di ammissione.
Avverso la deliberazione di rigetto non è ammesso alcun tipo di riesame.
Art. 5 Diritti e doveri degli associati
Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell’Associazione che è organizzata secondo il principio di democraticità della struttura e dell’assenza di discriminazione fra le persone.
Gli associati sono dunque tenuti all’adempimento, sollecito, collaborativo e secondo buona fede, degli obblighi derivanti dallo Statuto, dai Regolamenti approvati e dalle deliberazioni associative, fra i quali l’obbligo di contribuire alle necessità economiche dell’Associazione mediante il pagamento della quota associativa fissata periodicamente dal Consiglio direttivo.
Ciascun associato ha diritto alla consultazione dei libri dell’Associazione i quali, decorsi i termini dall’avveramento delle condizioni di efficacia del CTS e in conformità all’art. 15 del CTS, ricorrendone l’applicazione all’ente, sono il libro degli associati, il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli associati, i libri delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, dell’organo di controllo, se istituito, e di eventuali altri organi sociali, se istituiti. La consultazione può avvenire tramite richiesta al Consiglio direttivo, il quale ne consentirà l’esame personale presso la sede dell’Associazione con facoltà di farne copie ed estratti a spese dell’Associazione.
La qualifica di associato è a tempo indeterminato ma lo scioglimento individuale del rapporto associativo può avvenire per morte, recesso ed esclusione.
L’associato può recedere in ogni tempo dall’Associazione dandone comunicazione al Consiglio direttivo con preavviso scritto di almeno 6 (sei) mesi mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicuri la prova dell’avvenuta ricezione.
Il recesso ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché la comunicazione sia fatta almeno tre mesi prima. Il recesso non libera il recedente dall’obbligo di pagare la quota associativa per l’anno in corso, salva diversa deliberazione del Consiglio direttivo; in ogni caso non dà alcun diritto alla ripetizione dei contributi già versati all’Associazione né alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione. Nel caso in cui il recesso del socio sia legato a una causa di incompatibilità rilevata per legge, il recesso del socio, il recesso del socio ha efficacia dal momento dal momento in cui detta incompatibilità venga constata dal Consiglio direttivo.
La delibera di esclusione può essere adottata dall’Assemblea degli associati, anche su rilievo del Consiglio direttivo, nei seguenti casi:
- comportamenti che arrechino pregiudizio al perseguimento dello scopo associativo ovvero al patrimonio dell’Associazione;
- svolgimento di attività incompatibili con le finalità dell’Associazione;
- inosservanza dello Statuto o delle delibere degli organi sociali.
Contro la deliberazione motivata di esclusione dell’Assemblea degli associati, è sempre possibile il ricorso all’autorità giudiziaria del foro di competenza entro 6 (sei) mesi dal giorno in cui sia stata notificata all’associato la relativa deliberazione.
La qualità di socio non è trasmissibile.
Art. 6 Quota associativa
La quota associativa viene stabilita annualmente con delibera del Consiglio direttivo. Costituisce causa di esclusione dell’associato la mora nei pagamenti delle quote associative trascorsi 30 (trenta) giorni dal secondo sollecito di pagamento.
VOLONTARI
Art.7 Volontario e attività di volontariato
Decorsi i termini dall’avveramento delle condizioni di efficacia del CTS e conformemente all’art. 17 del CTS, ricorrendone la sua applicazione all’ente, l’Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività ed è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
La disciplina del rapporto tra l’Associazione e ciascun volontario sarà regolata in conformità alle disposizioni dell’art.17 del CTS e successive modificazioni e dalla normativa e dai regolamenti attuativi.
ORGANI SOCIALI
Art. 8
Sono organi sociali:
- l’Assemblea degli associati;
- il Consiglio direttivo;
- l’ Organo di controllo;
- il Revisore Legale dei Conti.
A) Assemblea degli associati
Art. 9 Funzioni dell’Assemblea
L’Assemblea degli associati:
- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull’esclusione degli associati e in merito alle azioni disciplinari nei confronti degli associati, anche su invito del Consiglio direttivo;
- f) delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto;
- g) approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
Art. 8 Convocazione dell’Assemblea
L’Assemblea è convocata dal Consiglio direttivo, presso la sede dell’Associazione o in altro luogo, almeno una volta all’anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell’esercizio, per l’approvazione del bilancio di esercizio e, se richiesto, del bilancio sociale e per il rinnovo delle cariche venute a scadere.
L’Assemblea deve inoltre essere convocata ogniqualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto.
L’Assemblea è convocata almeno 7 (sette) giorni prima dell’assemblea, con avviso contenente l’indicazione del giorno, dell’ora, del luogo dell’adunanza, dell’eventuale data di seconda convocazione e l’elenco delle materie da discutere, reso noto a mezzo stampa ovvero mediante avviso affisso nei locali dell’Associazione ovvero con messaggio inviato a ogni associato tramite qualsivoglia strumento di comunicazione, anche telematico, a condizione che sia fornita la prova dell’avvenuta ricezione dell’avviso inviato.
La convocazione è in ogni caso valida se inoltrata all’indirizzo, anche di posta elettronica, comunicato dall’associato nella domanda di ammissione o successivamente variato mediante comunicazione scritta validamente pervenuta all’Associazione.
Art. 9 Diritto di voto degli associati
Hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Si considera quale data d’iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione dell’associato.
Ciascun associato, persona fisica o ente giuridico, esprime un solo voto. All’associato che sia un Ente del Terzo settore è attribuito un voto plurimo in ragione di 1 (uno) ogni 20 (venti) suoi associati con un massimo di 5 (cinque) voti.
Decorsi i termini dall’avveramento delle condizioni di efficacia del CTS e conformemente all’art. 24 del CTS, ricorrendone la sua applicazione all’ente, ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da altro associato mediante delega scritta, apponibile anche in calce all’avviso di convocazione. Un associato può ricevere al massimo 3 (tre) deleghe, ovvero 5 (cinque) deleghe nel caso che l’Associazione abbia non meno di 500 (cinquecento) associati. Si applicano i commi quarto e quinto dell’art. 2372 del codice civile, in quanto compatibili.
Il voto si esercita in modo palese.
Art. 10 Svolgimento e deliberazioni dell’Assemblea degli associati
L’Assemblea può validamente deliberare se parteciperà in prima convocazione un numero di associati, in regola con il pagamento delle quote associative annuali, almeno pari alla metà degli associati iscritti nel libro degli associati. In seconda convocazione l’Assemblea può validamente deliberare qualunque sia il numero degli intervenuti.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal componente più anziano in carica del Consiglio Direttivo o, in assenza anche di questo, dall’Associato indicato in seno all’Assemblea stessa; affianco al Presidente. Possono partecipare alle riunioni assembleari, pur senza diritto di voto, anche i sostenitori dell’Associazione con proposte di servizio umanitario e spirituale ovvero esperti e/o consulenti esterni al fine di consentire ai presenti l’informazione necessaria al consapevole esercizio del diritto di voto.
Le decisioni sono valide se approvate dalla maggioranza dei presenti. Decorsi i termini dall’avveramento delle condizioni di efficacia del CTS e ricorrendo l’iscrizione dell’Associazione nel R.U.N.T.S., per le deliberazioni riguardanti le modificazioni dell’atto costitutivo e dello Statuto nonché dello scioglimento dell’Associazione e della devoluzione del patrimonio occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
La verbalizzazione dei contenuti della riunione assembleare è affidata ad un segretario nominato dal Presidente dell’Assemblea, ovvero ad un Notaio nei casi previsti dalla legge o qualora il Consiglio Direttivo ne ravvisi l’opportunità.
Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti il Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.
Nelle circostanze e nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio direttivo, indicati nell’avviso di convocazione, le riunioni dell’Assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:
- a) che sia consentito al Presidente dell’assemblea l’accertamento dell’identità e della legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell’adunanza, di constatare e proclamare i risultanti della votazione;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti posti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.
- d) vengano indicati nell’avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell’associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.
B)Consiglio Direttivo
Art. 11 Composizione del Consiglio direttivo
L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero di componenti variabile, a discrezione dell’Assemblea degli associati, fra 3 (tre) e 10 (dieci), scelti fra gli associati persone fisiche o fra i legali rappresentanti degli associati enti giuridici. A discrezione e su deliberazione dell’Assemblea, inoltre, il Consiglio Direttivo potrà comprendere un numero di componenti variabile non superiore a 3 (tre), che non siano legati all’associazione da alcun rapporto associativo.
I Direttori vengono nominati la prima volta dall’Atto Costitutivo. Successivamente, i Direttori sono nominati dall’Assemblea da una rosa di candidati esclusivamente proposta dal Consiglio Direttivo dimissionario, formulata tenendo conto delle proposte dei Soci e composta da almeno 3 (tre) candidature. Ciascun Socio o legale rappresentante di Soci che siano persone giuridiche può proporre la propria candidatura al Consiglio Direttivo per iscritto, senza con ciò vincolare il Consiglio Direttivo nella scelta della rosa dei candidati, competenza che rimane esclusivamente al Consiglio Direttivo. Le modalità per la nomina alla carica di Consigliere delle persone fisiche non legate all’Associazione dal rapporto associativo sono le medesime di quelle stabilite per i candidati fra i Soci.
In ogni caso, la maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati, in ragione di un legale rappresentante per ente giuridico associato. Si applica l’art. 2382 del codice civile.
Il Consiglio direttivo, eletto dall’Assemblea, dura in carica 3 (tre) anni, fino all’approvazione del bilancio relativo all’ultimo anno della loro carica, e i suoi membri sono rieleggibili.
Decorsi i termini dall’avveramento delle condizioni di efficacia del CTS e conformemente all’art. 26, comma 6, del CTS, a seguito dell’iscrizione dell’Associazione al R.U.N.T.S., i direttori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l’iscrizione al R.U.N.T.S. indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell’ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.
Nel caso in cui un consigliere venga a mancare a seguito di morte, dimissione o altro, il Consiglio provvederà alla nomina di un sostituto tra gli associati, il quale rimarrà in carica sino alla prima assemblea utile dell’Associazione, salvo che venga meno la maggioranza dei componenti nominati dall’Assemblea nel qual caso caso il Consiglio si ritiene decaduto e il Presidente o il consigliere più anziano in ordine di età deve convocare senza indugio l’Assemblea.
Art.12 Funzioni e Poteri del Consiglio direttivo
Decorsi i termini dall’avveramento delle condizioni di efficacia del CTS e conformemente all’art. 26, comma 6, del CTS, a seguito dell’iscrizione dell’Associazione al R.U.N.T.S., il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel R.U.N.T.S. o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
Il Consiglio direttivo ha poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione nei seguenti ambiti:
- Sovrintendere alle attività spirituali e
- Dirigere il servizio al fine di diffondere la conoscenza della Bibbia e del messaggio
- Sensibilizzare le persone al servizio che l’Associazione stessa si prefigge
- Consolidare relazioni, con servizi a carattere umanitario, culturale e religioso svolti nei paesi stranieri o regioni italiane dove l’Associazione opererà nel pieno rispetto civile e nella massima libertà religiosa delle singole persone
II Consiglio sarà responsabile verso l’Associazione del regolare svolgimento delle sue funzioni e al Consiglio direttivo spettano i seguenti compiti:
- eseguire le deliberazioni e dare attuazione agli indirizzi dell’Assemblea;
- predisporre il bilancio di esercizio, nonché l’eventuale bilancio sociale nei casi previsti dalla normativa vigente o in via facoltativa; dovrà in ogni caso redigere in occasione della presentazione del bilancio annuale una relazione sulle sue attività;
- deliberare l’ammissione degli associati;
- dietro richiesta, controfirmata da almeno tre soci, valutare e decidere insindacabilmente l’ammissione quali membri del Consiglio direttivo, per eventuali posizioni vacanti, di persone che siano comunque in possesso dei requisiti di cui alle lettere A, B, C e D dell’Art. 4;
- deliberare su tutti i provvedimenti che ritiene opportuni per il raggiungimento degli scopi dell’Associazione ed all’uopo è investito di tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, con facoltà di comprare, vendere e locare immobili, assumere mutui passivi nel rispetto della normativa in vigore, dare l’assenso a iscrizioni e/o a cancellazioni ipotecarie, compiere operazioni bancarie, costituire patrimoni destinati a specifico affare ed esercitare tutte le altre facoltà occorrenti per la gestione ed amministrazione dell’Associazione;
- compiere ogni atto di amministrazione per il perseguimento delle finalità associative che non sia per legge o per Statuto di competenza dell’assemblea o di altro organo.
E’ altresì facoltà del Consiglio delegare a uno o più dei suoi membri specifica delega per il compimento di atti o di categorie di atti, cosi come rilasciare procure a terzi.
Il Consiglio si riunisce previa convocazione del Presidente, mediante l’invio, almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione, di comunicazione scritta, recante il luogo, la data e l’ora della riunione, nonché l’elenco delle materie da trattare, a mezzo e-mail, posta raccomandata a/r ed ogni altro strumento che garantisca l’avvenuta ricezione.
In casi di urgenza il Consiglio può essere convocato con un preavviso di quarantotto ore.
Il Consiglio si ritiene validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti in carica e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
In assenza di convocazione, il Consiglio si ritiene altresì validamente costituito quando siano presenti tutti i componenti in carica ed i componenti dell’organo di controllo, i quali, in caso di assenza, devono comunicare di essere stati informati della riunione e di non opporsi alla stessa.
Il Consiglio direttivo può riunirsi anche in audio o videoconferenza a condizione che:
- sia consentito al Presidente di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno.
La riunione si ritiene svolta nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.
Art.13 Presidente dell’Associazione
Il Consiglio elegge tra i suoi componenti il Presidente.
Il Presidente dell’Associazione ha potere di firma e rappresenta la stessa per quanta riguarda le responsabilità penali e civili di fronte ai terzi e in giudizio.
Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio direttivo e dell’Assemblea degli associati e cura l’esecuzione delle deliberazioni degli stessi organi sociali. In caso di impedimento, salvo quanto di seguito specificato, può attribuire procura speciale ad altro consigliere. Convoca e presiede l ‘assemblea degli associati, promuove ed organizza le attività a carattere umanitario e partecipa alle attività a carattere umanitario e partecipa alle attività stesse dell’Associazione.
C) Organo di controllo
Art.14
Decorsi i termini dall’avveramento delle condizioni di efficacia del CTS e conformemente all’art. 30 del CTS, una volta intervenuta l’iscrizione al R.U.N.T.S. dell’Associazione, è obbligatoriamente nominato l’organo di controllo, anche in forma monocratica, al ricorrere dei requisiti e al superamento dei limiti previsti dalla legge.
Nel caso in cui l’organo di controllo sia nominato come organo collegiale, i requisiti di cui all’art.2397, comma 2, del codice civile devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Ad essi si applicano le disposizioni di cui all’art. 2399 del codice civile.
Al di fuori dei casi di cui al comma precedente, l’organo di controllo può essere nominato, secondo la volontà dell’Assemblea dei soci, anche su proposta del Consiglio direttivo, qualora le attività e la gestione dell’associazione lo richiedano.
L’organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello Statuto, nonché sui principi di corretta amministrazione e, ove applicabile, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sull’adeguatezza della struttura organizzativa, amministrativa e contabile e sul suo concreto funzionamento. All’organo di controllo può essere attribuita la revisione legale dei conti nel caso di superamento dei limiti fissati dalla normativa vigente.
L’organo esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida predisposte secondo la normativa vigente.
D) Revisore Legale dei Conti
Art.15
Superati i limiti individuati dalla legge per l’obbligo di Revisione Legale, i Revisori dei Conti saranno nominati ogni triennio dall’Assemblea ordinaria in numero di due.
Oltre ai compiti assegnati dalla legge, i Revisori dei Conti hanno il compito di controllare i libri contabili e segnalare eventuali irregolarità.
Decorsi i termini dall’avveramento delle condizioni di efficacia del CTS e conformemente all’art. 31 del CTS, una volta intervenuta l’iscrizione al R.U.N.T.S. dell’Associazione, qualora all’organo di controllo non vengano attribuiti i compiti di revisione legale e se ricorrano i requisiti previsti dalla legge, l’associazione deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.
VOLONTARIETA’ DELLE CARICHE ASSOCIATIVE
Art. 16
Salvo che chi ricopra una carica sociale voglia esercitare il proprio incarico con spirito volontario e pertanto gratuitamente, le remunerazioni relative all’esercizio delle cariche sociali dovranno essere uniformate ai principi contenuti nel D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 e nella relativa normativa applicabile, ove riferibile all’Associazione, e successivamente ai dettami contenuti nell’art.8 del CTS, ricorrendone la sua applicazione all’ente. In ogni caso, potranno tuttavia essere rimborsate le spese sostenute per lo svolgimento delle proprie funzioni.
ENTRATE E PATRIMONIO SOCIALE
Art.17
Le entrate dell’Associazione sono costituite dagli introiti percepiti a seguito della sottoscrizione delle quote da parte degli associati, da eventuali contributi di soci o di terzi e da tutte le altre entrate quali: donazioni, oblazioni, eredità, legati, eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate, previa autorizzazione delle autorità governative ove necessaria, e anche derivanti da raccolta di fondi.
Il patrimonio dell’associazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie nel quadro dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Art. 18
In caso di cessazione delle attività associative gli eventuali beni economici mobili ed immobili dovranno essere devoluti ad altra Associazione cristiana – evangelica, nel rispetto della normativa di cui al successivo articolo 23.
Art.19
Tutti coloro che partecipano alle attività associative ed anche eventualmente i loro eredi o parenti più prossimi non potranno in alcun modo mai reclamare la restituzione di quote versate o di beni mobili ed immobili donati.
ISTITUZIONE DI PATRIMONI DESTINATI
Art. 20
Con osservanza dell’art. 10 del CTS ricorrendone la sua applicazione all’ente, l’Associazione può costituire uno o più patrimoni destinati ai sensi dell’art.2447-bis e seguenti del codice civile. La deliberazione è adottata dal Consiglio direttivo con la maggioranza assoluta dei suoi componenti. Per ciascun affare e relativo patrimonio sarà predisposto un separato rendiconto, formato da Stato Patrimoniale e Conto Economico da allegare al Bilancio.
In tutti i casi di cessazione dei patrimoni destinati deve essere predisposto il rendiconto finale dell’affare che con la relazione dell’organo di controllo, saranno depositati presso il Registro delle Imprese.
ESERCIZIO FINANZIARIO
Art. 21
L’ esercizio finanziario copre 1′ anno solare dal 1 Gennaio al 31 Dicembre. I bilanci consuntivi e preventivi verranno predisposti per la loro approvazione dall’Assemblea entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di chiusura e depositati presso la sede dell’Associazione durante tutta la settimana che precede la riunione assembleare affinché gli associati ne possano prendere visione.
Decorsi i termini dall’avveramento delle condizioni di efficacia del CTS, una volta intervenuta l’iscrizione al R.U.N.T.S. dell’Associazione, il Consiglio direttivo sottopone all’Assemblea per l’approvazione il bilancio d’esercizio nelle forme stabilite dall’art. 13 del CTS nonché il bilancio sociale di cui all’art. 14 del CTS, se previsto per legge o in via facoltativa, osservando una tempistica che consenta al Consiglio direttivo di depositare, nei termini di legge, i bilanci corredati della necessaria documentazione presso il R.U.N.T.S.
Il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all’art. 6 del CTS a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.
UTILI E AVANZI DI GESTIONE
Art.22
E’ fatto divieto all’Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, capitale o riserve, comunque nominate, durante la vita dell’Associazione ai propri associati, lavoratori, e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale, anche in osservanza del disposto dell’art. 8 del CTS. E’ fatta salva la destinazione o la distribuzione imposte per legge o effettuate a favore di altre associazioni O.N.L.U.S. o E.T.S. che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.
Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle secondarie ad esse direttamente connesse e/o strumentali.
SCIOGLIMENTO
Art. 23
In caso di scioglimento, l’Assemblea nomina uno o piu’ liquidatori e l’eventuale patrimonio residuo dell’Associazione dovrà essere devoluto, su indicazione dell’Assemblea, ad opera dei liquidatori a favore di altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito comunque l’organismo di controllo di cui all’art. 3 – comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Decorsi i termini dall’avveramento delle condizioni di efficacia del CTS, una volta intervenuta l’iscrizione al R.U.N.T.S. dell’Associazione, in caso di scioglimento dell’Associazione o di estinzione, il patrimonio residuo deve essere devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio Regionale del R.U.N.T.S., ad altri enti del Terzo settore e nel rispetto del disposto del precedente articolo 17, secondo le indicazioni deliberate dall’Assemblea, la quale nominerà uno o più liquidatori, salva diversa destinazione imposta dalla legge.
AIUTI UMANITARI PER COLLETTIVITA’ ESTERE
Art. 24
Fino all’iscrizione dell’Associazione nel R.U.N.T.S., nell’ipotesi in cui l’Associazione intenda destinare all’estero i fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente ovvero acquisiti nell’espletamento dell’attività tipica delle O.N.L.U.S. (destinazione consentita “limitatamente agli aiuti umanitari” ai sensi dell’art. 10, comma 2, lettera b), del Decreto Legislativo n. 460 del 1997), è altresì tenuto ad annotare nella relazione illustrativa ovvero nelle scritture contabili di cui all’art. 20-bis del DPR 29 settembre 1973 n. 600, i dati identificativi di una accreditata istituzione che opera anche indirettamente nel paese estero destinatario dei fondi a cui siano stati preventivamente comunicati il piano e le modalità di erogazione dell’aiuto umanitario.
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
Art. 25
Per tutto quanto non contemplato dal presente Statuto o dai Regolamenti interni, valgono le norme di legge.
Decorsi i termini dall’avveramento delle condizioni di efficacia del CTS, una volta intervenuta l’iscrizione al R.U.N.T.S. dell’Associazione, per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si rinvia alla normativa vigente in materia di enti del Terzo settore di cui al D.Lgs. 3 Luglio 2017, n. 117, alle disposizioni del codice civile e la Normativa applicabile.