Statute

Statuto

Art. 1

E` costituita con sede a Cernusco Sul Naviglio (MI), Via Pio X n civ L’Associazione Bethesda O.N.L.U.S. – Ama il tuo prossimo”. La sigla potrà essere scritta in lettere maiuscole oppure minuscole.

L`Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta con deliberazione dell`assemblea ai sensi dell`Art. 8.

SCOPO

Art. 2

L`Associazione, di ispirazione cristiana evangelica, si struttura come Associazione senza scopo di lucro. Per il raggiungimento delle proprie finalità può istituire eventuali delegazioni in Italia o nelle nazioni dove opererà. L`Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 3

Scopo dell`Associazione è quello di promuovere attività volte ad aiutare persone bisognose sintetizzate come segue:

Aiuti Spirituali

Far conoscere, attraverso la Sacra Bibbia il Vangelo del nostro Signore e Salvatore Gesu’ Cristo, cioè il piano di salvezza che Dio ha portato a compimento attraverso la morte e la resurrezione del suo unigenito figlio Gesu’ Cristo per tutti gli uomini e, a tale scopo, organizzare incontri, distribuire Bibbie e letteratura cristiana, tra le persone che saranno contattate nei paesi in cui si opererà.

Aiuti Umanitari

Alleviare le sofferenze causate dalla povertà diffusa, distribuendo generi alimentari o altri beni utili per alleviare tali sofferenze. Collaborare con chiese cristiane evangeliche sia in Italia che all`estero per il conseguimento degli scopi sopra esposti.

Attività

Raccolta di generi alimentari di prima necessità e di capi di abbigliamento. Acquisto con i fondi dell`Associazione di beni materiali da distribuire e di strumenti necessari per lo svolgimento dei propri compiti.

L`Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle di cui sopra, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse e comunque in via non prevalente.

SOCI

Art. 4

 

I soci possono essere ordinari o sostenitori.

Soci ordinari

Possono essere soci ordinari ed avere accesso alle cariche sociali le persone maggiorenni che abbiano i seguenti requisiti:

  1. A) Avere una buona condotta morale e civile secondo le Sacre Scritture (La Sacra Bibbia)
  2. B) Avere creduto nel Signore Gesu` Cristo come proprio Signore e Salvatore ed essere impegnato a camminare quotidianamente in modo degno del Vangelo.
  3. C) Avere sostenuto le attività dell’Associazione collaborando allo svolgimento delle pratiche burocratiche, o partecipando alle attività pratiche sul campo o sostenendo finanziariamente l’organizzazione. Per l`ottenimento della qualifica di socio ordinario è necessario che la richiesta sia controfirmata da almeno tre soci ordinari ed inoltrata al Consiglio direttivo che a proprio insindacabile giudizio può ammettere o meno il richiedente, eventualmente motivando la decisione in merito che va comunque accettata con spirito di sottomissione e fraternità nel Signore.

Decadono dalla qualifica di socio ordinario coloro che a giudizio dell`assemblea, si comportano in modo contrastante con gli scopi dell`Associazione. Ciascuno degli associati può recedere in ogni momento dalla Associazione con un preavviso scritto di almeno sei mesi. Decadono dalla qualifica di socio ordinario anche coloro che sono morosi nel pagamento delle quote associative trascorsi trenta giorni dal secondo sollecito di pagamento. Decadono inoltre, ovviamente, i soci deceduti.

Soci sostenitori

Sono tali tutti coloro che sostengono liberamente l`Associazione nel perseguire gli scopi che la medesima si prefigge. Possono contribuire con somme in denaro, prodotti alimentari o d`altro genere, oppure attrezzature o quant`altro possa servire per il progresso del vangelo e per alleviare le sofferenze delle persone che si aiuteranno.

L`ammissione all`Associazione non puo` essere prevista per un periodo temporaneo, salva la facoltà di recesso ai sensi di legge.

Art. 5

La quota associativa per i soci ordinari ammonta a Euro 5,00.

ORGANI SOCIALI

Art. 6

Sono organi sociali:

  1. A) Assemblea dei soci ordinari.
  2. B) Consiglio direttivo.
  3. C) Collegio dei revisori dei Conti.
  4. A) Assemblea dei soci ordinari

 

Art. 7

L`assemblea dei soci sarà convocata in ogni occasione in cui il Consiglio direttivo lo riterrà opportuno e comunque almeno una volta all`anno.

Art. 8

Le assemblee saranno valide se parteciperà in prima convocazione un numero di soci ordinari, in regola con il pagamento delle quote annuali, almeno pari alla metà ed in seconda convocazione con un numero almeno pari a quello del Consiglio direttivo più uno.

Le decisioni sono valide se approvate dalla maggioranza dei presenti. Per le deliberazioni riguardanti modificazioni dell`atto costitutivo e dello Statuto, nonché dello scioglimento dell`associazione, occorrono la presenza di almeno i tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. In ogni caso e a tutte le assemblee devono partecipare il Presidente, il Responsabile amministrativo ed il Responsabile per le attività a carattere spirituale. Possono partecipare alle assemblee, senza diritto di voto, anche i soci sostenitori con proposte di servizio umanitario o spirituale.

L`assemblea in sede di riunione nomina un segretario il quale verbalizzerà la discussione intercorsa.

Ogni socio maggiorenne, quale che ne sia la categoria, ha diritto di voto per tutte le deliberazioni dell`assemblea ivi comprese quelle attinenti l`approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, nonché la nomina degli organi direttivi dell`Associazione.

Art. 9

I soci verranno avvisati dal segretario a mezzo lettera o telefono o posta elettronica circa la convocazione dell`assemblea, con indicazione della data, del luogo e dell`ordine del giorno.

  1. B) Consiglio Direttivo

 

Art. 10

Il Consiglio direttivo, eletto dall`Assemblea, dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili. Il Consiglio si compone di cinque cariche tutte con i medesimi diritti.

  1. Presidente;
  2. Responsabile amministrativo;
  3. Responsabile per gli interventi di natura tecnica;
  4. Responsabile per le attività di carattere spirituale;
  5. Segretario.

Nel caso in cui un consigliere venga a mancare a seguito di morte, dimissione od altro, il Consiglio provvederà alla nomina di un sostituto tra gli associati, il quale rimarrà in carica sino alla successiva assemblea dell`Associazione. Il Consiglio elegge tra i suoi membri il Presidente. Il Consiglio sarà responsabile verso l`Associazione del regolare svolgimento delle sue funzioni. Dovrà redigere in occasione della presentazione del bilancio annuale una relazione sulle sue attività. Ogni atto che impegni l`Associazione dovrà essere firmato dal Presidente e controfirmato dal Responsabile amministrativo.

Art. 11

Il Consiglio direttivo avrà i seguenti compiti:

  1. A) Sovrintendere alle attività spirituali e umanitarie.
  2. B) Dirigere il servizio al fine di diffondere la conoscenza della Bibbia e del messaggio evangelico.
  3. C) Sensibilizzare le persone al servizio che l`Associazione stessa si prefigge.
  4. D) Consolidare relazioni, con servizi a carattere umanitario, culturale e religioso svolti nei paesi stranieri o regioni italiane dove l`Associazione opererà nel pieno rispetto civile e nella massima libertà religiosa delle singole persone aiutate.
  5. E) Dietro richiesta, controfirmata da almeno tre soci, valutare e decidere insindacabilmente l`ammissione quali membri del Consiglio direttivo, per eventuali posizioni vacanti, di persone che siano comunque in possesso dei requisiti di cui all`Art. 4.
  6. F) Deliberare su tutti i provvedimenti che ritiene opportuni per il raggiungimento degli scopi dell`Associazione ed all`uopo è investito di tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, con facoltà di comprare, vendere e locare immobili, assumere mutui passivi, assentire iscrizioni e cancellazioni ipotecarie, compiere operazioni bancarie ed esercitare tutte le altre facoltà occorrenti per la gestione ed amministrazione dell`Associazione. E` altresì in facoltà del Consiglio delegare ad uno o più dei suoi membri tutti o parte dei poteri così come rilasciare procure a terzi.

Art. 12

 

Il Presidente dell`Associazione, nominato dal Consiglio, rappresenta la stessa per quanto riguarda le responsabilità penali e civili. Convoca e presiede l`assemblea dei soci ordinari, promuove ed organizza le attività a carattere umanitario e partecipa alle attività a carattere umanitario e partecipa alle attività stesse dell`Associazione.

Il Responsabile amministrativo ha il compito di preparare i bilanci preventivi e consuntivi, aggiornare e mantenere in buon ordine i libri contabili, partecipare alle attività. Ha il diritto di firma su tutti i pagamenti. Rappresenta il Presidente verso i terzi qualora questi sia impossibilitato od assente.

Il Segretario avrà compiti di stesura di eventuali rapporti, lettere da inviare ad assemblee e singoli sostenitori. Collabora con l`amministrazione al buon andamento dell`attività.

Il responsabile per gli interventi di natura tecnica cura l`efficienza di tutti gli strumenti necessari per lo svolgimento dei compiti dell`Associazione.

Il Responsabile per le attività di carattere spirituale: ha il compito di guidare, consigliare, esortare le persone che verranno contattate, esaminare i possibili interventi da privilegiare nel campo dell`assistenza spirituale e umanitaria.

  1. C) Collegio dei Revisori dei Conti

 

Art. 13

I Revisori dei Conti saranno nominati ogni triennio dall`Assemblea ordinaria in numero di due.
I Revisori dei conti hanno il compito di controllare i libri contabili e segnalare eventuali irregolarità.

VOLONTARIETA`

Art. 14

Tutte le cariche sociali hanno carattere volontario e pertanto sono gratuite. Potranno tuttavia essere rimborsate le spese sostenute per lo svolgimento delle proprie funzioni.

ENTRATE E PATRIMONIO SOCIALE

Art. 15

Le entrate dell`Associazione sono costituite dagli introiti percepiti a seguito della sottoscrizione delle quote da parte degli associati, da eventuali contributi di soci o di terzi e da tutte le altre entrate quali:

donazioni, oblazioni, eredita`, legati, rendite e simili, previa autorizzazione delle autorità governative ove necessaria.

Art. 16

In caso di cessazione delle attività associative gli eventuali beni economici mobili ed immobili dovranno essere devoluti ad altra Associazione cristiana – evangelica, nel rispetto della normativa di cui al successivo articolo 20.

 

 

 

Art. 17

Tutti coloro che partecipano alle attività associative ed anche eventualmente i loro eredi o parenti più prossimi non potranno in alcun modo mai reclamare la restituzione di quote versate o di beni mobili ed immobili donati.

ESERCIZIO FINANZIARIO

Art. 18

L`esercizio finanziario copre l`anno solare dal 1 Gennaio al 31 Dicembre. I bilanci consuntivi e preventivi verranno predisposti per la loro approvazione dall`Assemblea entro il 31 marzo dell`anno successivo a quello di chiusura e depositati presso la sede dell`Associazione durante tutta la settimana che precede la riunione assembleare affinché gli associati ne possano prendere visione.

UTILI E AVANZI DI GESTIONE

Art. 19

E` fatto divieto all`Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell`Associazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

SCIOGLIMENTO

Art. 20

In caso di scioglimento, l`Assemblea nomina uno o più liquidatori e l`eventuale patrimonio residuo dell`Associazione dovrà essere devoluto, su indicazione dell`Assemblea, ad opera dei liquidatori a favore di altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito comunque l`organismo di controllo di cui all`art. 3 – comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

AIUTI UMANITARI PER COLLETTIVITA` ESTERE

Art. 21

 

Nell`ipotesi in cui l`Associazione intenda destinare all`estero i fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente ovvero acquisiti nell`espletamento dell`attività tipica delle ONLUS (destinazione consentita “limitatamente agli aiuti umanitari” ai sensi dell`art. 10, comma 2, lettera b), del Decreto Legislativo n. 460 del 1997), è altresì tenuto ad annotare nella relazione illustrativa ovvero nelle scritture contabili di cui all`art. 20-bis del DPR 29 settembre 1973 n. 600, i dati identificativi di una accreditata istituzione che opera anche indirettamente nel paese estero destinatario dei fondi a cui siano stati preventivamente comunicati il piano e le modalità di erogazione dell`aiuto umanitario.

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 22

Per tutto quanto non contemplato dal presente Statuto o dai Regolamenti interni, valgono le norme di legge.

Cernusco Sul Naviglio, 20 Aprile 2015

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